Progettazione Tecnica e Servizi Assicurativi

Richiesta di Agibilità

Progettazione Tecnica e Servizi Assicurativi

Richiesta di Agibilità

Il certificato di agibilità è un documento che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici. Viene richiesto dopo 15 giorni dalla fine dei lavori. Va consegnato all'acquirente in caso di compravendita immobiliare anche se la sua assenza non comporta l'annullamento del rogito. Sostituisce ed integra l'ex certificato di abitabilità.

Quando richiedere il certificato.
L’Art.24 co.2 definisce i casi in cui bisogna richiedere l’agibilità:

  • Nuove costruzioni
  • Ricostruzioni o sopraelevazioni anche parziali
  • Tutti gli interventi sugli immobili esistenti che possono modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e funzionalità degli impianti.

Chi richiede l’agibilità.
A differenza del precedente certificato di abitabilità che poteva essere richiesto solo dal proprietario (DPR 425/1994), Il certificato di agibilità può essere richiesto da diversi soggetti:

  • Il titolare del permesso di costruire
  • Il soggetto titolare della SCIA, CILA, DIA
  • Il proprietario
  • I loro successori o aventi causa

Se il comune non risponde. Il silenzio assenso
Il rilascio del certificato di agibilità prevede, in caso di mancata comunicazione del comune, la formazione del silenzio-assenso.
Il silenzio-assenso è lo strumento che prevede l’accettazione di una domanda in caso di mancata risposta da parte della Pubblica Amministrazione.
I tempi per l’accettazione della richiesta sono:
30 giorni se al momento della consegna del progetto al comune è stata richiesto anche il parere della ASL sul rispetto delle normative igienico-sanitarie.
60 giorni se il parere della ASL è stato sostituito da un’autocertificazione.

Nonostante questo strumento, Il comune mantiene la facoltà, se lo ritiene necessario, di dichiarare l’inagibilità di un immobile per motivi “igienici”. (Art. 26 DPR 380/01)
Il silenzio assenso si può formare solo se sono stati consegnati i documenti richiesti e gli stessi sono regolari e rispondenti alle normative.

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