Quando richiedere il certificato.
L’Art.24 co.2 definisce i casi in cui bisogna richiedere l’agibilità:
- Nuove costruzioni
- Ricostruzioni o sopraelevazioni anche parziali
- Tutti gli interventi sugli immobili esistenti che possono modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e funzionalità degli impianti.
Chi richiede l’agibilità.
A differenza del precedente certificato di abitabilità che poteva essere richiesto solo dal proprietario (DPR 425/1994), Il certificato di agibilità può essere richiesto da diversi soggetti:
- Il titolare del permesso di costruire
- Il soggetto titolare della SCIA, CILA, DIA
- Il proprietario
- I loro successori o aventi causa
Se il comune non risponde. Il silenzio assenso
Il rilascio del certificato di agibilità prevede, in caso di mancata comunicazione del comune, la formazione del silenzio-assenso.
Il silenzio-assenso è lo strumento che prevede l’accettazione di una domanda in caso di mancata risposta da parte della Pubblica Amministrazione.
I tempi per l’accettazione della richiesta sono:
– 30 giorni se al momento della consegna del progetto al comune è stata richiesto anche il parere della ASL sul rispetto delle normative igienico-sanitarie.
– 60 giorni se il parere della ASL è stato sostituito da un’autocertificazione.
Nonostante questo strumento, Il comune mantiene la facoltà, se lo ritiene necessario, di dichiarare l’inagibilità di un immobile per motivi “igienici”. (Art. 26 DPR 380/01)
Il silenzio assenso si può formare solo se sono stati consegnati i documenti richiesti e gli stessi sono regolari e rispondenti alle normative.