Progettazione Tecnica e Servizi Assicurativi

Autorizzazioni Installazione Telecamere

Progettazione Tecnica e Servizi Assicurativi

Autorizzazioni Installazione Telecamere

Lo Studio Raffaelli offre la consulenza adeguata in materia di autorizzazioni e privacy per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza.

Ecco alcune linee guida per ottenere l’autorizzazione:

  • Gli impianti di videosorveglianza possono essere installati solo previa presentazione e accoglimento di apposita autorizzazione che il titolare dovrà presentare al DPL provinciale.
  • Obbligo del titolare e/o legale rappresentante dell’impresa di informare i dipendenti ed i clienti con appositi cartelli esposti sia all’esterno ed all’interno dei locali dell’impresa, una volta installato l’impianto di videosorveglianza.
  • Obbligo di nominare l’incaricato alla videosorveglianza (dipendente), che possiederà la seconda password, indispensabile per poter accedere alle immagini di videosorveglianza registrate.
  • L’installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l’angolo di ripresa inquadri solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e comunque, nel rispetto della normativa sulla privacy del dipendente al fine di tutela della sicurezza del patrimonio aziendale.
  • La ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità.
  • Le telecamere dovranno essere individuate nella piantina con loro dislocazione e cono di ripresa, dovrà essere segnata la dislocazione di DVR e monitor.
  • L’apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato (cassetta chiusa a chiave).
  • Le registrazioni potranno essere visionate solo il presenza del lavoratore individuato al punto 3 e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale.
  • La visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all’accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell’adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico.
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